![](https://static.wixstatic.com/media/a27d24_4f15f5b76419481b983f5d48d1bb0b09~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/a27d24_4f15f5b76419481b983f5d48d1bb0b09~mv2.jpg)
Il punto di partenza non può che essere il riferimento alle note ministeriali, quella dell’8 marzo e la successiva del 17. Rivoltella si sofferma su alcuni passaggi delle stesse.
“Nella prima, in chiusura, – ricorda il docente – il documento riporta: «Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa». La seconda nota, che richiama il dovere di valutare del docente e il diritto alla valutazione dello studente, “sottolinea – afferma ancora Rivoltella – che «è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione»”.
コメント